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CONVENTO MADONNA DELLE GRAZIE
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Parrocchia

CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA L'ECC.MO ORDINARIO DI CAPUA E IL M.R.P. MINISTRO PROVINCIALE

Per l'erezione di un beneficio parrocchiale nella Chiesa di S. Maria C. V. da af-fidarsi «in perpetuum et ad nutum S. Sedis».

PREMESSA

La Chiesa di S. Maria delle Grazie in S. Maria C. V. è retta dai Frati Minori e gli Arcivescovi in ogni tempo apprezzarono e lodarono lo zelo dei Frati Minori nel ministero delle S. Confessioni e nell'amministrazione dei Sacramenti ai Fedeli e, in specie, ai moribondi.
In considerazione di ciò, e per una maggiore comodità dei Fedeli, l'attuale Arcivescovo di Capua, S. E. Mons. Tommaso Leonetti, seguendo il divisamento del proprio predecessore di v. m. è venuto nella determinazione di erigere nella menzionata Chiesa un nuovo beneficio parrocchiale dal titolo di S. Maria delle Grazie, affidandolo alla Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù in forma «ad nutum S. Sedis». La convenzione consta dei seguenti articoli:

  1. S. E. Mons. Tommaso Leonetti in virtù di uno speciale indulto che ha richiesto alla S. Congregazione del Concilio, auditis omnibus interesse habentibus, affiderà, a norma del diritto ed in forma «ad nutum S. Sedis», alla Provincia de Frati Minori sopraddetta il nuovo beneficio panocchiale.
  2. La delimitazione del territorio parrocchiale dell'erigendo beneficio risulta da apposita piantina depositata presso la Curia di Capua, nonché presso la Curia Provinciale di Napoli.
  3. La Provincia dei Frati Minori, rappresentata come sopra, nell'accettare l'erezione del beneficio panocchiale, si obbligherà a compiere tutte le funzioni panocchiali e relativi doveri verso i panocchiani, attenendosi per i diritti o proventi parrocchiali al tassario approvato dall'Ordinario, le opere esistenti nell'ottina e i parrocchiani, la nuova parrocchia e il religioso parroco saranno equiparati alle altre Parrocchie e Parroci della Diocesi.
  4. La Provincia Francescana curerà la custodia e manutenzione della Chiesa parrocchiale con le dipendenze.
  5. Competerà in ogni tempo dell'Ordinario Diocesano il diritto di fare nella chiesa parrocchiale la S. Visita Pastorale, specialmente per quanto riguarda la conservazionenella quanto riguarda la conserva-zione del SS. Sacramento. il Battistero. i registri parrocchiali, nonché quanto a'VIà a\- tinenza e riferimento alla cura pmTocchiale e all'amministrazione dei Sacramenti.
  6. Il beneficio panocchiale sarà eretto con la dotazione di lire un milione e cen-tomila in titoli con rendita annua di L 5 per cento, le quali in parte saranno offerte dalla Provincia Francescana predetta a conguaglio delle duecentocinquantamila già raccolte tra la popolazione di S. Maria C V e il godimento della rendita spetterà al religioso parroco titolare del beneficio parrocchiale a norma del diritto comune.
  7. L'amministrazione della Parrocchia per r economia e r offerte dei fedeli. date intuitu paroeciae. dovrà essere curata secondo le norme del diritto comune (can. 533 I, III,IV; 535 III, IV; 630 III; 631 III; 1525; Ponti f. Commiss. 25-VII-1926) e le nor-me vigenti particolari per le altre Parrocchie della Diocesi. restando essa ammini-strazione distinta e separata dali' amministrazione dei beni appartenenti alla Provin-cia Francescana. La Chiesa, anche dopo l'annessione della Parrocchia. resta proprietà dell'Ordi-ne, e pertanto nessuna innovazione al beneficio parrocchiale potrà apportarsi senza il consenso scritto dell'Ordinario Diocesano. Qualora dovessero effettuarsi delle in-novazioni, si faranno, se possibile, con le offerte dei fedeli che si presumono fatte alla Parrocchia (can. 1536, I; 630, IV). Se per qualsiasi motivo i RR. PP. France-scani dovessero lasciare il beneficio parrocchiale, la dotazione e le pertinenze an-nesse, nonché le donazioni fatte alla Panocchia, saranno di piena disponibilità del-l'Ordine Diocesano.
  8. Il M.RP. Ministro Provinciale, a norma delle costituzioni e del can. 456, pre-senterà per l'ufficio di Panoco del nuovo Ente un Sacerdote della Provincia Napole-tana all'Ordinario e questi. riconosciutane l'idoneità, a norma del can. 459, proce-derà alla istituzione canonica a norma del c an. 4 71. Sarà inoltre dalle soprascritte parti osservato il prescritto del can. 452, II circa la rimozione del Parroco religioso. Oltre il religioso Parroco, che avrà la cura principa-le della Pan·occhia, il Ministro Provinciale provvederà, per il migliore funzionamen-to in modo continuativo, a destinare un altro religioso da approvarsi, a norma di di-ritto, dallo stesso Ordinario Diocesano, il quale sarà Vicario cooperatore o Coadiuto-re. Come casa canonica per il religioso parroco e per il coadiutore, sarà considerata la casa religiosa dell'attiguo Convento, salvo l'appartenenza della stessa alla Provin- cia Francescana.
  9. Le soprascritte parti contraenti confem1ano la presente scrittura e accettano gli obblighi in essa determinati. rimettendosi per ogni altra cosa o regolamento a quan-to stabilito dal diritto comune.
  10. La presente convenzione dovrà essere approvata, oltre che dalle parti con-traenti, anche dai componenti dicasteri della S. Sede, con l'impegno che niente potrà mutarsi senza il consenso degli stessi.

li, 3 dicembre 1963

Tommaso Leonessi
Arcivescovo di Capua

P. Emanuele Lombardi
Ministro Provinciale


Tratto da "La Chiesa ed il Convento della Madonna delle Grazie in S. Maria Capua Vetere" di P. Berardo Buonanno.
Centro culturale Francescano
Mondragone 1999